Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

      «Art. 154-bis. - (Istituzione del «Fondo acqua bene comune»). - 1. Una quota della tariffa di cui all'articolo 154, pari a 0,01 euro per metro cubo di acqua, è destinata a un apposito fondo, denominato «Fondo acqua bene comune», gestito dall'Autorità d'ambito attraverso la nomina di un comitato etico, al quale sono attribuite le competenze sulla gestione del Fondo.
      2. Le risorse del Fondo sono finalizzate alla realizzazione di interventi per favorire la disponibilità di acqua e una corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche in specifiche aree dei Paesi in via di sviluppo.
      3. Le modalità di accesso e di erogazione delle risorse del Fondo nonché la composizione e le funzioni del comitato etico nominato ai sensi del comma 1 sono stabilite dall'Autorità d'ambito con proprio regolamento.
      4. Il Ministro degli affari esteri esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione delle risorse del Fondo e sull'attività svolta dal comitato etico».